A cura di Safety Colors · Aggiornato al 1° novembre 2026

Il tuo prodotto è destinato al contatto con acqua potabile? La verifica parte dalla destinazione d’uso, dalla formulazione e dalla documentazione tecnica, prima di affidare i campioni al laboratorio.

Safety Colors supporta i produttori di rivestimenti, adesivi, materiali cementizi e altri materiali destinati al contatto con acqua per il consumo umano nella preparazione del percorso di valutazione della conformità.

Il nuovo quadro europeo: cosa cambia

L’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/2184 introduce un sistema armonizzato per i materiali e i prodotti utilizzati negli impianti per l’acqua destinata al consumo umano. Il sistema collega l’accettazione dei costituenti alle prove sui materiali finali, alla valutazione del prodotto e a una marcatura specifica.

Fino al 30 dicembre 2026In Italia resta il riferimento alle disposizioni nazionali del D.M. 174/2004, nel quadro del D.Lgs. 18/2023 e successive modifiche.
Dal 31 dicembre 2026Si applicano i nuovi requisiti UE, tenendo conto delle disposizioni transitorie pertinenti.
Transitorio fino al 2032?È una possibilità soggetta a condizioni, da verificare sul singolo prodotto e sulla documentazione disponibile.

In Italia il D.Lgs. 102/2025 ha modificato il D.Lgs. 18/2023 e previsto l’abrogazione del D.M. 174/2004 dal 31 dicembre 2026. Il passaggio richiede una lettura congiunta delle regole europee e delle misure transitorie nazionali.

Quali prodotti devono essere valutati?

Il primo controllo riguarda l’uso previsto: il prodotto entra in contatto con acqua destinata al consumo umano in impianti nuovi o in interventi di riparazione o sostituzione? Rivestimenti di serbatoi, sistemi di protezione e ripristino, giunti e altri componenti possono richiedere una verifica in funzione dell’impiego concreto.

I prodotti chimici per il trattamento dell’acqua e i mezzi filtranti seguono il distinto quadro dell’articolo 12 della direttiva: non vanno automaticamente ricondotti alla procedura dell’articolo 11.

Dalla formulazione al prodotto conforme

1. Individuare il materiale e i costituenti

Le liste positive europee della decisione (UE) 2024/367 riguardano sostanze di partenza, composizioni e costituenti. Occorre identificare il materiale finale e verificare le voci pertinenti, le funzioni e le condizioni d’uso ammesse. La presenza di una materia prima in elenco non dimostra, da sola, la conformità dell’intero prodotto.

2. Definire le prove sul materiale finale

La decisione (UE) 2024/368 disciplina le procedure di prova e accettazione dei materiali finali. Il piano dipende da materiale, impiego e gruppo di rischio: può comprendere migrazione, effetti su odore e sapore, colore e torbidità, carbonio organico e crescita microbica, secondo i requisiti applicabili.

3. Organizzare valutazione, dichiarazione e marcatura

Il regolamento delegato (UE) 2024/370 disciplina la valutazione della conformità; il regolamento (UE) 2024/371 stabilisce la marcatura specifica per i prodotti conformi. La documentazione commerciale deve riflettere il campo di applicazione effettivamente valutato.

Focus su malte, rivestimenti e sistemi applicati in opera

Il materiale da valutare è quello finale, nelle condizioni d’uso previste. Per un sistema multicomponente è utile raccogliere composizione, rapporti di miscelazione, supporto, spessore, maturazione o indurimento e condizioni di contatto con l’acqua.

Per i materiali cementizi, l’allegato III della decisione 2024/368 prevede una revisione della formulazione e requisiti specifici. Anche i costituenti organici e le impurità possono influire sulle verifiche e sulle prove da definire.

Una SDS non è una certificazione di idoneità al contatto con acqua potabile. È parte delle informazioni tecniche da esaminare insieme alla formulazione e alle evidenze sul materiale finale.

Come verificare l’eventuale periodo transitorio

L’articolo 11 del regolamento 2024/370 prevede l’applicazione dal 31 dicembre 2032 per prodotti valutati conformi ai requisiti igienici nazionali e con certificato nazionale di conformità ancora valido il 31 dicembre 2026. Non basta che il prodotto sia già commercializzato.

Vanno esaminati validità e campo del certificato, corrispondenza con la formula e con l’uso previsto, mercato di destinazione e condizioni nazionali. In Italia le misure transitorie dell’articolo 10 del D.Lgs. 18/2023 includono anche condizioni relative al parametro piombo. Rapporti di prova e certificati esistenti vanno quindi valutati caso per caso.

Il supporto Safety Colors

  1. Inquadramento iniziale: individuazione dei prodotti, degli usi e dei mercati interessati.
  2. Analisi della formulazione: raccolta dei dati dai fornitori e individuazione delle informazioni mancanti.
  3. Esame documentale: confronto tra formule, schede tecniche, SDS, rapporti di prova e certificati disponibili.
  4. Piano di verifica: definizione delle priorità e delle prove da concordare con laboratori e organismi competenti.
  5. Coordinamento del percorso: interfaccia tecnica e supporto alla predisposizione del fascicolo.

Le prove e le decisioni di certificazione competono ai laboratori e agli organismi preposti; Safety Colors affianca l’azienda nella preparazione e nella gestione del percorso.

Domande frequenti

Una certificazione nazionale esistente rimane automaticamente utilizzabile fino al 2032?

No. Occorre controllare le condizioni del transitorio, il campo e la validità del documento, il prodotto coperto e le regole del mercato di destinazione.

Un rapporto di prova secondo il D.M. 174/2004 è sufficiente per il nuovo sistema UE?

Non si può concluderlo dal solo riferimento al decreto. Il documento va esaminato rispetto al nuovo percorso, al prodotto finale e alle condizioni transitorie applicabili.

La marcatura CE di un prodotto da costruzione dimostra anche l’idoneità igienica?

La verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione e la verifica igienica per il contatto con acqua destinata al consumo umano riguardano requisiti diversi. Il nuovo sistema prevede una propria valutazione e una marcatura specifica.

Prepariamo la verifica del tuo prodotto

Per un primo confronto indicaci nome del prodotto, impiego previsto, Paesi di commercializzazione e documenti già disponibili. Concordiamo poi le modalità per esaminare le informazioni formulative riservate.

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Scarica il testo originale della norma

D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102 — Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025.

PDF integrale originale, con allegati e note: 64 pagine, circa 2,4 MB. Testo nella versione pubblicata il 4 luglio 2025.

Scarica il PDF originale – D.Lgs. 102/2025

Consulta anche il PDF sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Fonti e approfondimenti

Questa pagina offre un orientamento generale. L’inquadramento e il percorso di conformità dipendono dal prodotto finale, dall’impiego e dalla documentazione disponibile.