Autorizzazione

La procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose, qualora siano disponibili alternative possibili dal punto di vista tecnico ed economico.
L’iter di autorizzazione inizia quando uno Stato membro o l’ECHA, su richiesta della Commissione, propone una sostanza da identificare come SVHC.
Le sostanze con le seguenti proprietà pericolose possono essere identificate come SVHC:

  • sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP;
  • sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità con REACH (allegato XIII);
  • sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB.

Il processo di identificazione delle sostanze come SVHC include una consultazione pubblica di 45 giorni. Quando è stata identificata come SVHC, una sostanza viene inclusa nell’elenco di sostanze candidate. L’inclusione nell’elenco di sostanze candidate comporta obblighi immediati per i relativi fornitori, quali ad esempio:

  • fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS);
  • comunicare le istruzioni sulla sicurezza d’uso;
  • rispondere alle richieste dei consumatori entro 45 giorni;
  • informare l’ECHA se l’articolo che producono contiene una SVHC in quantità superiore a una tonnellata per produttore/importatore all’anno e se la sostanza è presente in tali articoli al di sopra di una concentrazione dello 0,1 % (peso/peso).

Obblighi derivanti dall’inclusione di SVHC nell’elenco di sostanze candidate

Le aziende possono essere soggette a obblighi di legge derivanti dall’inclusione di sostanze nell’elenco di sostanze candidate. Tali obblighi, che entrano in vigore a partire dalla data di inclusione, riguardano non soltanto le sostanze incluse nell’elenco da sole o in miscele ma anche quelle presenti in articoli.
I fornitori di articoli operanti nell’UE e nello SEE sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro di tali articoli qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso.
Su richiesta di un cliente, i fornitori di articoli operanti nell’UE e nello SEE sono tenuti a divulgare informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro di tali articoli qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso. Tali informazioni devono essere rese disponibili entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
I produttori o importatori operanti nell’UE e nello SEE devono notificare all’ECHA se i propri articoli contengono sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate. Tale obbligo vige se una sostanza è presente negli articoli in quantità che ammontano a oltre una tonnellata per produttore o importatore all’anno e se la sostanza è presente in tali articoli a valori di concentrazione superiori allo 0,1 % in peso/peso.

Le notifiche devono essere presentate entro 6 mesi dall’inclusione nell’elenco di sostanze candidate. Non è necessario trasmettere una notifica qualora:

  • il produttore o importatore di un determinato articolo sia in grado di escludere l’esposizione degli esseri umani e dell’ambiente durante l’uso e lo smaltimento dell’articolo. In tali casi, il produttore o importatore deve comunque fornire istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo;
  • la sostanza è già stata registrata per lo specifico uso.

Schede di dati di sicurezza per sostanze da sole e sostanze in miscele

Nell’UE e nello SEE i fornitori di sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate (da sole o in miscele) sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti una scheda di dati di sicurezza.
La sezione 15 delle schede di dati di sicurezza preesistenti deve essere aggiornata per dar conto dell’identificazione della sostanza quale SVHC [articolo 31, paragrafo 9, lettera a)].
Nell’UE e nello SEE i fornitori di miscele non classificate come pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele sono tenuti a fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza qualora:

  • la miscela contenga almeno una sostanza la cui concentrazione individuale nella miscela sia ≥ 0,1 % in peso/peso nel caso delle miscele non gassose;
  • tale sostanza sia inclusa nell’elenco di sostanze candidate ai sensi dell’articolo 57, lettera d) (persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT)), lettera e) (molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)) o lettera f) (sostanza che dà adito ad un livello di preoccupazione equivalente)

Ciò non pregiudica l’obbligo generale per tutti i fornitori nell’UE e nello SEE di miscele non classificate come pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 di fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza se la miscela contiene una sostanza con una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso/peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose qualora tale sostanza presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente.

Riduzione al minimo dei rilasci

Nel caso delle sostanze che soddisfano i criteri PBT e vPvB, e al più tardi al momento della loro inclusione in quanto tali nell’elenco di sostanze candidate, i produttori e gli importatori sono tenuti a utilizzare le informazioni presenti nelle rispettive relazioni sulla sicurezza chimica (CSR) quando attuano presso i propri siti misure di gestione dei rischi volte a ridurre al minimo l’esposizione degli esseri umani e i rilasci nell’ambiente, oltre che quando consigliano l’adozione di tali misure agli utilizzatori a valle. Tenendo conto di tali indicazioni, gli utilizzatori a valle devono individuare e applicare misure idonee a un adeguato controllo dei rischi correlati.