La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) è lo strumento principale di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento di prodotti chimici (sostanze e miscele) al fine di consentirne un uso sicuro.

Par. 0.2.1. Allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

La scheda dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell’ambiente. Chi compila la SDS deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.

Par. 0.2.3. Allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

Le informazioni contenute nella SDS devono essere redatte in modo chiaro e conciso.
La SDS deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento.
Si definisce tecnico competente il laureato con almeno 3 anni di esperienza nella mansione o il diplomato con almeno 6 anni di esperienza nella mansione.

Responsabilità da art. 2043 c.c. Del legale rappresentante

Art. 11:
… La responsabilità delle informazioni nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell’immisione del preparato sul mercato.
Responsabilità da Artt. 2043-2049 c.c., eventuale culpa in eligendo.

Art. 1176 c.c. Diligenza nell’adempimento

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Art. 2236 c.c. Responsabilità del prestatore d’opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
La responsabilità dell’aggiornamento della SDS è in capo al fornitore, mentre la responsabilità per un SDS mancante è in capo all’utilizzatore. (Principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”).
I fornitori di una sostanza o miscela per la quale è prescritta la SDS sono responsabili per i suoi contenuti, anche nel caso in cui non siano stati loro in prima persona a preparare detta SDS.

Art. 31.8 del Regolamento REACH

Una scheda dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.
In questo contesto la dicitura “è fornita” va intesa come un obbligo attivo del fornitore di consegnare effettivamente la SDS, piuttosto che renderla disponibile in maniera passiva.

Art. 31.5 del Regolamento REACH

La SDS è fornita nelle lingue ufficiali degli stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo quando lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.