SDS: Chi deve fornirla?

Le prescrizioni del REACH in relazione alla fornitura delle SDS si applicano a ciascuna fase della catena di approvvigionamento.

I fornitori di una sostanza o miscela per la quale è prescritta una SDS sono responsabili per i suoi contenuti, anche nel caso in cui non siano stati loro a prepararla in prima persona.

Gli attori più in basso nella catena di approvvigionamento devono fornire una SDS facendo ricorso alle informazioni ricevute dai loro fornitori, verificandone l’adeguatezza e attuandole alle esigenze dei propri clienti.

Le prescrizioni del REACH in relazione alla fornitura delle SDS si applicano a ciascuna fase della catena di approvvigionamento.

Quando deve essere fornita la SDS?

Articolo 31.8 del regolamento REACH:

Una scheda dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela. Pubblicare semplicemente una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non può essere considerato come assolvimento del dovere di «fornire».

Lingua delle SDS

Articolo 31.5 del Regolamento REACH

La scheda dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli stati membri sul cui mercato la sostanza/miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli stati membri dispongano diversamente.

Fornitura SDS: Articolo 31.1

Il fornitore di una sostanza /miscela invia al destinatario una scheda dati di sicurezza compilata a norma dell’Allegato II:

Se una sostanza/miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CE 1272/2008

Quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri dell’Allegato XIII

Quando una sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’Articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle precedentemente descritte (Candidate List)

Fornitura SDS: Articolo 31.3

Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda da di sicurezza a norma dell’Allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa ai titoli I e II del Regolamento CE 1272/2008, ma contiene:

In concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore al 0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l’ambiente; oppure in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante per la pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all’Allegato XIII o molto persistente e bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all’Allegato XIII o che è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’Articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle precedentemente descritte. Una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro (OEL).

Fornitura SDS: Articolo 31.4 Consumatori

Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta non occorre fornire la scheda dati di sicurezza quando le sostanze/miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell’ambiente.

Si tenga presente che l’attore cui è specificatamente consentito di richiedere le SDS in virtù di tale disposizione è l’utilizzatore a valle o il distributore e non il membro del pubblico («consumatore»). Se un particolare cliente abbia diritto a richiedere una SDS può pertanto essere stabilito sulla base della definizione di «utilizzatore a valle» o «distributore» ai sensi delle definizioni fornite nell’Articolo 3, paragrafi 13 e 14.

Art.3(13) utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I consumatori e i distributori non sono considerati utilizzatori a valle.

SDS: Regole di fornitura – Schema

# In automatico Su richiesta
1 Sostanza pericolosa secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 Miscela non pericolosa con sostanza pericolosa per la salute o ambiente ≥1% (0,2% se gassosa)
2 Miscela pericolosa secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 Miscela non pericolosa con sostanza Carc 2; Repr 1A/1B/2 lactation; Sens skin/resp 1; PBT o vPvB o in Candidate List ≥0,1%
3 Sostanza PBT o vPvB secondo All. XIII del REACH o inclusa in Candidate List Miscela non pericolosa con sostanza OEL (Occupational Exposure Limit ≠ TLV nazionali)
# Miscela % Sostanze Fornitura
1 Miscele che contengono sostanze sensibilizzanti (H334 o H317) ≥ 0,1% Sempre
2 Miscele che contengono sostanze cancerogene Cat.2 (H351) ≥ 0,1% Su richiesta
3 Miscele che contengono sostanze tossiche per la riproduzione o con effetti sull’allattamento (H360, H361, H362) ≥ 0,1% Su richiesta
4 Miscele che contengono sostanze STOT SE Cat 2 (H371) ≥ 1% Su richiesta
5 Miscele che contengono sostanze STOT RE Cat 2 (H373) ≥ 1% Su richiesta

Lettera di accompagnamento (Scarico di responsabilità)

Riportiamo di seguito un esempio di lettera che è consigliabile che accompagni le SDS durante l’invio: