Il 26/06/2020 è stato pubblicato il regolamento UE 2020/878 che modifica l’allegato II del regolamento CE 1907/2006 (CLP)
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze chimiche e miscele nell’Unione.
La Commissione ha deciso di modificare l’Allegato II del CLP in quanto:
- Dal 1° gennaio 2020 si applica il regolamento (UE) 2018/1881 che modifica gli allegati I, III e da VI a XII del regolamento (CE) n. 1907/2006; introducendo prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze. Le informazioni relative a tali prescrizioni dovranno essere incluse nelle schede di dati di sicurezza;
- L’Unione ha confermato la propria intenzione di integrare i criteri GHS nel diritto dell’Unione. Il GHS, sviluppato nell’ambito delle Nazioni Unite, definisce criteri armonizzati a livello internazionale per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e norme sulle schede di dati di sicurezza.
- L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(3) consentirà, tra l’altro, la possibilità di indicare l’identificatore unico di formula soltanto nella scheda di dati di sicurezza per quanto concerne le miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali. Per determinate miscele non imballate, tale allegato imporrà inoltre di riportare l’identificatore unico di formula nella scheda di dati di sicurezza.
- Per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino è stata individuata una serie di prescrizioni specifiche per le schede di dati di sicurezza.
- Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele e dovrebbero pertanto essere indicati nelle schede di dati di sicurezza, se disponibili.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Imporre agli operatori economici che hanno già compilato schede di dati di sicurezza di aggiornarle immediatamente in conformità alle disposizioni del presente regolamento li obbligherebbe a sostenere un onere sproporzionato. In deroga all’articolo 3, le schede di dati di sicurezza non conformi all’allegato del presente regolamento (ma conformi al Regolamento (UE) 2015/830) possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.