Il Regolamento 1148/2020 stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e allo scopo di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento. Il regolamento entra in vigore il 01/02/2021.

I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati.

Uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o l’introduzione, la detenzione o l’uso da parte degli stessi, di determinati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni non superiori ai valori limite corrispondenti di cui alla colonna 3 della tabella dell’allegato I.

Nel contesto di tali regimi di licenza, un privato ottiene e, se richiesto, presenta una licenza per l’acquisto, l’introduzione, la detenzione o l’uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Tali licenze sono rilasciate conformemente all’articolo 6 da un’autorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è destinato a essere acquistato, introdotto, detenuto o usato.

Informazione della catena di approvvigionamento

Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione.

Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi disciplinato informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono soggetti all’obbligo di segnalazione.

Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all’articolo 11 che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:

  • consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;
  • istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.

Verifica all’atto della vendita

Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, verifica, per ciascuna transazione, il documento attestante l’identità e la licenza di tale privato conformemente al regime di licenze stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione e registra la quantità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sulla licenza.

Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, l’operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni seguenti, a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell’arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti:

  • un documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;
  • l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all’indirizzo e al numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;
  • l’uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.

Ai fini della verifica dell’uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l’operatore economico valuta se l’uso previsto è compatibile con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. L’operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del potenziale cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. L’operatore economico segnala tali transazioni o tali tentativi di transazione conformemente all’articolo 9.
Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e della prevenzione e dell’individuazione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per 18 mesi dalla data della transazione. Durante tale periodo le informazioni sono messe a disposizione per un’eventuale ispezione, su richiesta delle autorità all’uopo preposte o delle autorità di contrasto nazionali.