Cos’è il REACH?

REACH è un regolamento dell’Unione europea adottato per migliorare la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività dell’industria chimica europea. Il regolamento promuove altresì metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano allo scopo di ridurre il numero di test effettuati sugli animali.

Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l’onere della prova, per cui le aziende, a norma del regolamento, devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e vendono nell’Unione europea, dimostrare all’ECHA come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e informare gli utenti delle misure di gestione dei rischi.

Registrazione

Le imprese sono responsabili della raccolta delle informazioni sulle proprietà e sugli usi delle sostanze che fabbricano o importano in quantitativi pari o superiori a una tonnellata l’anno. Inoltre, sono tenute a valutare i pericoli e i potenziali rischi della sostanza.

Queste informazioni vengono comunicate all’ECHA tramite un fascicolo di registrazione che contiene le informazioni relative ai pericoli e, se pertinente, una valutazione dei rischi che l’uso della sostanza potrebbe comportare e le relative misure di gestione dei rischi.

L’obbligo di registrazione si applica alle sostanze in quanto tali, alle sostanze contenute in miscele e a determinate sostanze contenute in articoli. Le sostanze chimiche già regolamentate da altre normative, ad esempio medicinali o sostanze radioattive, sono parzialmente o totalmente esentate dagli obblighi del regolamento REACH.

La registrazione si basa sul principio “una sostanza, una registrazione“. Ciò significa che i fabbricanti e gli importatori della stessa sostanza sono tenuti a presentare insieme la loro registrazione. Le informazioni spettrali e analitiche fornite devono essere coerenti e sufficienti a confermare l’identità della sostanza.

La registrazione di una sostanza generalmente prevede il versamento di una tariffa.

30 novembre 2010

Termine per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate l’anno, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in quantità superiori a 1 tonnellata l’anno e sostanze pericolose per gli organismi acquatici o per l’ambiente in quantità superiori a 100 tonnellate l’anno.

31 maggio 2013

Termine per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 100 e 1 000 tonnellate l’anno.

31 maggio 2018

Termine per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate l’anno.