Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento CLP una sostanza e una miscela classificate come pericolose devono essere provviste di un’etichetta in cui figurino i seguenti elementi:
- nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- a quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
- gli identificatori del prodotto;
- se del caso, i pittogrammi di pericolo;
- se del caso, le avvertenze;
- se del caso, le indicazioni di pericolo;
- se del caso, gli opportuni consigli di prudenza;
- se del caso, una sezione per informazioni supplementari.
Il regolamento CLP stabilisce che se la sostanza o la miscela è immessa sul mercato l’etichetta deve essere scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri, tranne nel caso in cui lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. I fornitori possono soddisfare tale requisito producendo una sola etichetta multilingue nelle lingue ufficiali dei paesi in cui la sostanza o la miscela sarà fornita oppure producendo etichette distinte per ciascun paese, ciascuna nella lingua o nelle lingue opportune. A loro discrezione i fornitori possono utilizzare nell’etichetta più lingue di quelle richieste dal regolamento, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni. Tuttavia questa scelta non deve influire sulla leggibilità delle informazioni che devono obbligatoriamente apparire nell’etichetta né può determinare le esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura disposte dall’articolo 29 del regolamento CLP.
Secondo l’articolo 17 del regolamento CLP, sull’etichetta devono essere riportati i dettagli sui contatti di uno o più fornitori. In linea di principio, nella catena di approvvigionamento può esservi più di un fornitore per la stessa sostanza o miscela, ad esempio se la miscela è stata fornita da un formulatore a un distributore che a sua volta potrebbe distribuirla a terzi. Tuttavia l’articolo 17 del CLP non specifica se in tali casi sia necessario riportare i dettagli dei contatti di entrambi i fornitori, né tantomeno se i dettagli del contatto di un particolare fornitore abbiano precedenza.
Nel caso in cui un fornitore modifichi l’imballaggio in modo tale che gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17 del regolamento CLP debbano essere disposti sull’etichetta/imballaggio in modo differente rispetto a come lo erano nel momento in cui gli è stato fornito, questi è tenuto ad aggiungere alle informazioni di contatto del suo fornitore le proprie e il proprio nome o a sostituirle completamente, in quanto si rende responsabile del reimballaggio e della rietichettatura della sostanza o della miscela. Nel caso in cui non effettui modifiche all’imballaggio tali da comportare necessarie modifiche all’etichettatura, questa aggiunta o sostituzione dei dettagli di contatto non diventa necessaria ma rimane facoltativa. Qualora il fornitore modifichi la lingua o le lingue riportate sull’etichetta, è tenuto ad aggiungere i propri dettagli di contatto a quelli del fornitore che ha originariamente prodotto l’etichetta, in quanto responsabile della corretta traduzione del contenuto dell’etichetta.
Dimensioni minime dell’etichetta:
# | Capacità del collo | Dimensioni dell’etichetta (mm) | Dimensioni del pittogramma (mm) |
---|---|---|---|
1 | ≤ 3 L | Almeno 52 x 74 | Non inferiore a 10 x 10 Possibilmente almeno 16 x 16 |
2 | > 3L ma ≤ 50L | Almeno 74 x 106 | Almeno 23 x 23 |
3 | >50L ma ≤ 500L | Almeno 105 x 148 | Almeno 32 x 32 |
4 | >500L | Almeno 148 x 210 | Almeno 46 x 46 |
Indicazioni di pericolo
Sull’etichetta a norma del regolamento CLP devono figurare anche le indicazioni di pericolo pertinenti che descrivono la natura e la gravità dei pericoli della sostanza o miscela, cfr. articolo 21 del CLP. Ne costituisce un esempio l’indicazione di pericolo attribuita a tossicità acuta per via orale, categoria 4: “Nocivo se ingerito” (H302).
Se la classificazione di una sostanza è armonizzata e inclusa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, sull’etichetta devono essere utilizzate l’indicazione di pericolo o le indicazioni di pericolo corrispondenti. Si noti che alcune delle classificazioni nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP sono classificazioni minime, nel qual caso potrebbe essere necessario attribuire una classificazione più grave nonché l’indicazione di pericolo a essa corrispondente. Inoltre, nel caso di pericoli non armonizzati che non sono contemplati nell’elenco dell’allegato VI, potrebbe risultare necessario includere le indicazioni di pericolo.
Se una sostanza o una miscela è classificata in più classi di pericolo o in più differenziazioni di una classe di pericolo, figurano sull’etichetta tutte le indicazioni di pericolo risultanti dalla classificazione, tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza.
Consigli di prudenza
Sulle etichette a norma del CLP figurano i consigli di prudenza pertinenti, che forniscono indicazioni sulle misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per la salute umana o l’ambiente derivanti dai pericoli di una sostanza o miscela.
Esenzioni dai requisiti di etichettatura e di imballaggio.
Non tutti gli imballaggi consentiranno la disposizione, in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 31 del CLP, di tutte le necessarie informazioni di etichettatura sull’etichetta o sull’imballaggio stesso. L’articolo 29 e l’allegato I, sezione 1.5.1, del regolamento CLP riconoscono tali situazioni e forniscono deroghe per gli imballaggi di dimensioni talmente ridotte o aventi una forma tale per cui risulta impossibile soddisfare i requisiti dell’articolo 31 del CLP. Mentre la maggior parte di queste disposizioni sono state mutuate dalla DSD/DPD (“imballaggi di dimensioni ridotte e forma non idonea”), attraverso il CLP ne sono state introdotte di nuove, al di fuori della necessità di un quadro legale per tenersi al passo con gli sviluppi tecnologici nell’ambito dell’imballaggio e per concedere ai fornitori una certa flessibilità quando devono avere a che fare con imballaggi la cui etichettatura presenta delle difficoltà.
L’imballaggio di una sostanza o di una miscela può essere talmente ridotto o avere una forma tale da rendere impossibile la disposizione degli elementi dell’etichetta in conformità dei requisiti di cui all’articolo 31 del CLP. Ciò può essere dovuto al fatto che sia necessario includere sull’etichetta più di una lingua nello Stato membro sul cui mercato viene immessa la sostanza o la miscela o semplicemente al fatto che l’imballaggio è troppo piccolo o difficile da etichettare a causa della sua forma, così che l’intera serie di elementi dell’etichetta non può essere riportata neanche in una sola lingua. In particolare, l’etichetta può risultare illeggibile orizzontalmente quando l’imballaggio è disposto in modo normale o le dimensioni e la spaziatura degli elementi dell’etichetta risultano insufficienti perché questi siano facilmente leggibili.
In tali situazioni gli elementi dell’etichetta definiti dall’articolo 17 del CLP possono essere forniti in uno dei modi seguenti:
- su etichette pieghevoli; ovvero
- su cartellini pendenti; ovvero
- su un imballaggio esterno
Se le informazioni dell’etichettatura nel loro complesso non possono essere fornite attraverso nessuna delle opzioni di cui nella sezione precedente, nello specifico se:
- l’imballaggio è di dimensioni talmente ridotte o possiede una forma (non idonea) tale per cui risulta impossibile soddisfare i requisiti di cui all’articolo 31 per un’etichetta nelle lingue dello Stato membro sul cui mercato la sostanza o la miscela viene immessa, e se le informazioni dell’etichettatura non possono essere fornite né sotto forma di etichetta pieghevole, né sotto forma di cartellino pendente, né su un imballaggio esterno, per esempio nel caso di imballaggi solubili, o nel caso di riempimento di una sostanza o di una miscela in bottiglie di ridotto volume (125 ml o meno) successivamente commercializzate, o quando bottiglie di ridotto volume (125 ml o meno) non sono più vendute in imballaggi esterni ma singolarmente l’articolo 29, paragrafo 2, del CLP consente ai fornitori di ridurre le informazioni sull’etichetta, che sarebbero altrimenti normalmente richieste ai sensi dell’articolo 17 del CLP.