{"id":644,"date":"2022-12-20T19:44:45","date_gmt":"2022-12-20T18:44:45","guid":{"rendered":"https:\/\/safetycolors.it\/?page_id=644"},"modified":"2022-12-20T19:44:45","modified_gmt":"2022-12-20T18:44:45","slug":"svhc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/safetycolors.it\/en\/svhc\/","title":{"rendered":"SVHC &#8211; Substance of Very High Concern"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"entry-title\" >Autorizzazione<\/h3>\r\n<p>La procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose, qualora siano disponibili alternative possibili dal punto di vista tecnico ed economico.<br>\r\nL\u2019iter di autorizzazione inizia quando uno Stato membro o l\u2019ECHA, su richiesta della Commissione, propone una sostanza da identificare come SVHC.<br>\r\nLe sostanze con le seguenti propriet\u00e0 pericolose possono essere identificate come SVHC:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP;<\/li>\r\n<li>sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformit\u00e0 con REACH (allegato XIII);<\/li>\r\n<li>sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT\/vPvB.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Il processo di identificazione delle sostanze come SVHC include una consultazione pubblica di 45 giorni. Quando \u00e8 stata identificata come SVHC, una sostanza viene inclusa nell\u2019elenco di sostanze candidate. L\u2019inclusione nell\u2019elenco di sostanze candidate comporta obblighi immediati per i relativi fornitori, quali ad esempio:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS);<\/li>\r\n<li>comunicare le istruzioni sulla sicurezza d\u2019uso;<\/li>\r\n<li>rispondere alle richieste dei consumatori entro 45 giorni;<\/li>\r\n<li>informare l\u2019ECHA se l\u2019articolo che producono contiene una SVHC in quantit\u00e0 superiore a una tonnellata per produttore\/importatore all\u2019anno e se la sostanza \u00e8 presente in tali articoli al di sopra di una concentrazione dello 0,1\u00a0% (peso\/peso).<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n<h3 class=\"entry-title\" >Obblighi derivanti dall\u2019inclusione di SVHC nell\u2019elenco di sostanze candidate<\/h3>\r\n<p>Le aziende possono essere soggette a obblighi di legge derivanti dall\u2019inclusione di sostanze nell\u2019elenco di sostanze candidate. Tali obblighi, che entrano in vigore a partire dalla data di inclusione, riguardano non soltanto le sostanze incluse nell\u2019elenco da sole o in miscele ma anche quelle presenti in articoli.<br>\r\nI fornitori di articoli operanti nell\u2019UE e nello SEE sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti informazioni sufficienti a consentire l\u2019uso sicuro di tali articoli qualora questi contengano sostanze incluse nell\u2019elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1\u00a0%\u00a0in\u00a0peso\/peso.<br>\r\nSu richiesta di un cliente, i fornitori di articoli operanti nell\u2019UE e nello SEE sono tenuti a divulgare informazioni sufficienti a consentire l\u2019uso sicuro di tali articoli qualora questi contengano sostanze incluse nell\u2019elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1\u00a0%\u00a0in\u00a0peso\/peso. Tali informazioni devono essere rese disponibili entro 45\u00a0giorni dal ricevimento della richiesta.<br>\r\nI produttori o importatori operanti nell\u2019UE e nello SEE devono notificare all\u2019ECHA se i propri articoli contengono sostanze incluse nell\u2019elenco di sostanze candidate. Tale obbligo vige se una sostanza \u00e8 presente negli articoli in quantit\u00e0 che ammontano a oltre una tonnellata per produttore o importatore all\u2019anno e se la sostanza \u00e8 presente in tali articoli a valori di concentrazione superiori allo 0,1\u00a0%\u00a0in\u00a0peso\/peso.<\/p>\r\n<p>Le notifiche devono essere presentate entro 6\u00a0mesi dall\u2019inclusione nell\u2019elenco di sostanze candidate. Non \u00e8 necessario trasmettere una notifica qualora:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>il produttore o importatore di un determinato articolo sia in grado di escludere l\u2019esposizione degli esseri umani e dell\u2019ambiente durante l\u2019uso e lo smaltimento dell\u2019articolo. In tali casi, il produttore o importatore deve comunque fornire istruzioni adeguate al destinatario dell\u2019articolo;<\/li>\r\n<li>la sostanza \u00e8 gi\u00e0 stata registrata per lo specifico uso.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n<h3 class=\"entry-title\" >Schede di dati di sicurezza per sostanze da sole e sostanze in miscele<\/h3>\r\n<p>Nell\u2019UE e nello SEE i fornitori di sostanze incluse nell\u2019elenco di sostanze candidate (da sole o in miscele) sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti una scheda di dati di sicurezza.<br>\r\nLa sezione\u00a015 delle schede di dati di sicurezza preesistenti deve essere aggiornata per dar conto dell\u2019identificazione della sostanza quale SVHC [articolo\u00a031, paragrafo\u00a09, lettera\u00a0a)].<br>\r\nNell\u2019UE e nello SEE i fornitori di miscele non classificate come pericolose ai sensi del regolamento (CE) n.\u00a01272\/2008 relativo alla classificazione, all\u2019etichettatura e all\u2019imballaggio delle sostanze e delle miscele sono tenuti a fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza qualora:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>la miscela contenga almeno una sostanza la cui concentrazione individuale nella miscela sia \u2265\u00a00,1\u00a0%\u00a0in\u00a0peso\/peso nel caso delle miscele non gassose;<\/li>\r\n<li>tale sostanza sia inclusa nell\u2019elenco di sostanze candidate ai sensi dell\u2019articolo 57, lettera d) (persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT)), lettera e) (molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)) o lettera f) (sostanza che d\u00e0 adito ad un livello di preoccupazione equivalente)<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Ci\u00f2 non pregiudica l\u2019obbligo generale per tutti i fornitori nell\u2019UE e nello SEE di miscele non classificate come pericolose ai sensi del regolamento (CE) n.\u00a01272\/2008 di fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza se la miscela contiene una sostanza con una concentrazione individuale \u2265\u00a01\u00a0% in peso\/peso per le miscele non gassose e \u2265\u00a00,2\u00a0% in volume per le miscele gassose qualora tale sostanza presenti rischi per la salute umana o per l\u2019ambiente.<\/p>\r\n\r\n<h3 class=\"entry-title\" >Riduzione al minimo dei rilasci<\/h3>\r\n<p>Nel caso delle sostanze che soddisfano i criteri PBT e vPvB, e al pi\u00f9 tardi al momento della loro inclusione in quanto tali nell\u2019elenco di sostanze candidate, i produttori e gli importatori sono tenuti a utilizzare le informazioni presenti nelle rispettive relazioni sulla sicurezza chimica (CSR) quando attuano presso i propri siti misure di gestione dei rischi volte a ridurre al minimo l\u2019esposizione degli esseri umani e i rilasci nell\u2019ambiente, oltre che quando consigliano l\u2019adozione di tali misure agli utilizzatori a valle. Tenendo conto di tali indicazioni, gli utilizzatori a valle devono individuare e applicare misure idonee a un adeguato controllo dei rischi correlati.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autorizzazione La procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose, qualora siano disponibili alternative possibili dal punto di vista tecnico ed economico. 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