Decreto 23 giugno 2022 – Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Il decreto 23 giugno 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022 e definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per:
- l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
- l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
- l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
I criteri ambientali minimi sono requisiti volti a individuare, nelle varie fasi del ciclo di vita dell’opera, la migliore soluzione progettuale, il prodotto o il servizio sotto il profilo ambientale.
L’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 sancisce l’obbligatorietà delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM nella documentazione progettuale e di gara degli appalti pubblici.
Modifiche introdotte dal D.M. 05/08/2024
Con il D.M. 05/08/2024 sono state introdotte modifiche al D.M. 256/2022 riguardanti i requisiti per gli isolanti termici e acustici, con particolare riferimento al contenuto di materiale riciclato o recuperato.
La normativa originale del 2022 stabiliva che gli isolanti contenenti vetro cellulare dovessero includere almeno il 60% di materiale riciclato o recuperato. Con il nuovo decreto, questa percentuale è stata ridotta al 50%.
La modifica – inserita nell’allegato 1, paragrafo «2.5.7 Isolanti termici e acustici», tabella annessa al punto i) – è in vigore dal 23 agosto 2024.
Cap. 2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
La prima parte del capitolo si applica ai prodotti soggetti a Marcatura CE e ai prodotti per i quali, nei paragrafi successivi, è richiesta una percentuale di riciclato. Il contenuto percentuale di materia riciclata deve essere dimostrato tramite:
- Dichiarazione ambientale di prodotto di Tipo III (EPD) conforme alle norme UNI EN 15804 e UNI EN ISO 14025;
- Asseverazioni UNI EN ISO 14021 valide alla data di entrata in vigore del decreto (accettate fino alla scadenza).
Par. 2.5.1 – Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)
Il criterio si applica a:
- pitture e vernici per interni;
- pavimentazioni (escluse piastrelle di ceramica e laterizi non trattati post cottura);
- resine liquide;
- adesivi e sigillanti;
- rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
- pannelli di finitura interni (anche con isolanti a vista);
- controsoffitti;
- schermi al vapore sintetici per protezione interna dell’isolamento.
La determinazione delle emissioni deve avvenire secondo UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9. Il rispetto del criterio può essere dimostrato tramite:
- rapporti di prova da laboratori accreditati e dichiarazione di conformità;
- oppure tramite prodotti con una delle seguenti certificazioni:
- AgBB (Germania)
- Blue Angel – RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
- Eco Institut-label (Germania)
- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
- Indoor Air Comfort – Eurofins (Belgio)
- Indoor Air Comfort Gold – Eurofins (Belgio)
- M1 – Emission Classification of Building Materials (Finlandia)
- CATAS Quality Award (CQA) CAM Edilizia (Italia)
- CATAS Quality Award Plus (CQA) CAM Edilizia Plus (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium – INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium – INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)
Par. 2.5.7 – Isolanti termici e acustici
- Devono avere Marcatura CE;
- Non devono contenere sostanze SVHC o sostanze presenti negli Allegati XIV e XVII del Regolamento REACH;
- Non devono contenere sostanze con ODP (Ozone Depletion Potential);
- Non devono essere prodotti con catalizzatori al piombo;
- Se prodotti con resina di polistirene espandibile: agenti espandenti < 6% w/w;
- Se costituiti da lane minerali: conformità alla Nota Q e Nota R del Regolamento CLP;
- Devono rispettare la percentuale di contenuto riciclato prevista nella tabella del paragrafo.
Par. 2.5.10.2 – Pavimenti resilienti
- Se costituiti da materie plastiche: contenuto riciclato ≥ 20% w/w (esclusi prodotti con spessore < 1 mm);
- Se costituiti da gomma: contenuto riciclato ≥ 10% w/w (esclusi prodotti con spessore < 1 mm);
- Non devono contenere ritardanti di fiamma classificati come pericolosi dal Regolamento CLP.
Par. 2.5.13 – Pitture e vernici
Devono soddisfare uno o più dei seguenti requisiti:
- recare il marchio Ecolabel;
- non contenere additivi a base di metalli pesanti in concentrazione > 0,01%;
- non contenere sostanze o miscele classificate H400, H410, H411 (pericolose per l’ambiente), secondo Regolamento CLP.