Decreto 23 giugno 2022 – Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Il decreto 23 giugno 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022 e definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per:

  • l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
  • l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
  • l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

I criteri ambientali minimi sono requisiti volti a individuare, nelle varie fasi del ciclo di vita dell’opera, la migliore soluzione progettuale, il prodotto o il servizio sotto il profilo ambientale.

L’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 sancisce l’obbligatorietà delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM nella documentazione progettuale e di gara degli appalti pubblici.

Modifiche introdotte dal D.M. 05/08/2024

Con il D.M. 05/08/2024 sono state introdotte modifiche al D.M. 256/2022 riguardanti i requisiti per gli isolanti termici e acustici, con particolare riferimento al contenuto di materiale riciclato o recuperato.

La normativa originale del 2022 stabiliva che gli isolanti contenenti vetro cellulare dovessero includere almeno il 60% di materiale riciclato o recuperato. Con il nuovo decreto, questa percentuale è stata ridotta al 50%.

La modifica – inserita nell’allegato 1, paragrafo «2.5.7 Isolanti termici e acustici», tabella annessa al punto i) – è in vigore dal 23 agosto 2024.

Cap. 2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione

La prima parte del capitolo si applica ai prodotti soggetti a Marcatura CE e ai prodotti per i quali, nei paragrafi successivi, è richiesta una percentuale di riciclato. Il contenuto percentuale di materia riciclata deve essere dimostrato tramite:

  • Dichiarazione ambientale di prodotto di Tipo III (EPD) conforme alle norme UNI EN 15804 e UNI EN ISO 14025;
  • Asseverazioni UNI EN ISO 14021 valide alla data di entrata in vigore del decreto (accettate fino alla scadenza).

Par. 2.5.1 – Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)

Il criterio si applica a:

  • pitture e vernici per interni;
  • pavimentazioni (escluse piastrelle di ceramica e laterizi non trattati post cottura);
  • resine liquide;
  • adesivi e sigillanti;
  • rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
  • pannelli di finitura interni (anche con isolanti a vista);
  • controsoffitti;
  • schermi al vapore sintetici per protezione interna dell’isolamento.

La determinazione delle emissioni deve avvenire secondo UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9. Il rispetto del criterio può essere dimostrato tramite:

  • rapporti di prova da laboratori accreditati e dichiarazione di conformità;
  • oppure tramite prodotti con una delle seguenti certificazioni:
  • AgBB (Germania)
  • Blue Angel – RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
  • Eco Institut-label (Germania)
  • EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
  • Indoor Air Comfort – Eurofins (Belgio)
  • Indoor Air Comfort Gold – Eurofins (Belgio)
  • M1 – Emission Classification of Building Materials (Finlandia)
  • CATAS Quality Award (CQA) CAM Edilizia (Italia)
  • CATAS Quality Award Plus (CQA) CAM Edilizia Plus (Italia)
  • Cosmob Qualitas Praemium – INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia)
  • Cosmob Qualitas Praemium – INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)

Par. 2.5.7 – Isolanti termici e acustici

  • Devono avere Marcatura CE;
  • Non devono contenere sostanze SVHC o sostanze presenti negli Allegati XIV e XVII del Regolamento REACH;
  • Non devono contenere sostanze con ODP (Ozone Depletion Potential);
  • Non devono essere prodotti con catalizzatori al piombo;
  • Se prodotti con resina di polistirene espandibile: agenti espandenti < 6% w/w;
  • Se costituiti da lane minerali: conformità alla Nota Q e Nota R del Regolamento CLP;
  • Devono rispettare la percentuale di contenuto riciclato prevista nella tabella del paragrafo.

Par. 2.5.10.2 – Pavimenti resilienti

  • Se costituiti da materie plastiche: contenuto riciclato ≥ 20% w/w (esclusi prodotti con spessore < 1 mm);
  • Se costituiti da gomma: contenuto riciclato ≥ 10% w/w (esclusi prodotti con spessore < 1 mm);
  • Non devono contenere ritardanti di fiamma classificati come pericolosi dal Regolamento CLP.

Par. 2.5.13 – Pitture e vernici

Devono soddisfare uno o più dei seguenti requisiti:

  • recare il marchio Ecolabel;
  • non contenere additivi a base di metalli pesanti in concentrazione > 0,01%;
  • non contenere sostanze o miscele classificate H400, H410, H411 (pericolose per l’ambiente), secondo Regolamento CLP.