Marcatura CE dei Prodotti da costruzione
- Premesso che il prodotto verniciante non è soggetto a marcatura CE, salvo talune eccezioni come ad esempio le guaine elastiche.
- UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE NON E’ SICURO O NON SICURO DI PER SE’ – contribuisce al soddisfacimento di questo requisite delle opera in base sia alle modalità con cui viene incorporato sia da coloro che definiscono il suo processo di incorporazione.
- L’OBBIETTIVO DEL CPR E’ ASSICURARE CHE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE LORO PRESTAZIONI (CARATTERISTICHE ESSENZIALI) SIANO AFFIDABILI IN MODO CHE POSSANO ESSERE USATI CORRETTAMENTE PER OPERE CHE RISPONDANO AI REQUISITI BASE.
- I nostri consulenti saranno al vostro fianco per definire in base alla natura del prodotto e alla sua destinazione d’uso se sia soggetto a marcatura e ad affiancarvi in tutto il processo.
Il Regolamento UE 305/2011 CPR sostituisce la direttiva 89/106/CE.
Elementi necessari:
- Dichiarazione di prestazione
- Informazioni sulle sostanze pericolose
- Istruzioni e Informazioni sulla sicurezza
Una dichiarazione di prestazione può essere emessa solo se il prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o da una valutazione tecnica (ETA) rilasciata da un organismo di valutazione tecnica (TAB).
Etichetta CE
Il seguente elenco descrive il contenuto delle informazioni che corredano il marchio CE ed alcune spiegazioni addizionali che vi aiuteranno a comprendere quali informazioni includere:
- Simbolo CE
- Il simbolo CE può essere reperito sulla pagina web della Commissione europea dedicata alla marcatura CE in diversi formati.
- Ultime due cifre dell’anno
- Dovete obbligatoriamente includere le ultime cifre dell’anno in cui questo specifico marchio CE è stato apposto per la prima volta. Se modificate le informazioni nella dichiarazione di prestazione legata a questo marchio CE dovete anche aggiornare tali cifre.
- Nome e indirizzo
- Dovete includere il nome e l’indirizzo registrato del fabbricante o un marchio d’identificazione che consenta agevolmente di risalire al nome e all’indirizzo del fabbricante.
- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
- Il codice di identificazione unico del prodotto-tipo non deve presentare nessuna ambiguità e deve porre in relazione il marchio CE con la dichiarazione di prestazione e la prestazione dichiarata.
- Numero di riferimento della dichiarazione di prestazione
- Se il codice di identificazione unico del prodotto-tipo non è lo stesso del numero di riferimento della dichiarazione di prestazione dovete includere anche questo numero. Entrambi servono a scopi affini.
- Prestazione dichiarata
- Il marchio CE deve includere la prestazione dichiarata del prodotto, ossia il valore dichiarato delle caratteristiche essenziali che non sono NPD. Per mancanza di spazio sull’etichetta potreste dover semplificare la dichiarazione, ma fate attenzione a conservarne il significato.
- Riferimento alla specifica tecnica armonizzata
- Il riferimento alla norma armonizzata o al documento per la valutazione europea applicato per valutare il prodotto. Non dovete indicare la data in cui sono stati emanati poiché tale informazione figura già nella dichiarazione di prestazione.
- Numero di identificazione dell’organismo notificato
- È importante inserire il numero d’identificazione dell’organismo notificato se le vostre caratteristiche essenziali rientrano nei sistemi VVCP 1, 1+, 2+ o 3.
- Usi previsti
- Devono essere incluse le informazioni pertinenti sull’uso o sugli usi previsti (reperibili nell’allegato ZA della norma armonizzata pertinente); tali informazioni devono essere le stesse che figurano nel punto corrispondente della dichiarazione di prestazione.
- Sito web della dichiarazione di prestazione
- Se la vostra dichiarazione di prestazione è disponibile su un sito web potete inserire qui il link che rinvia al sito web che ospita il documento.