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Cliccando sulle domande qui di seguito, troverai le risposte alle più comuni richieste.

Contatti in etichetta

No, il Regolamento (UE) 2015/830 indica specificatamente gli elementi che devono comporre l’etichetta.

Schede di Sicurezza

No, il Regolamento UE 1907/2006 definisce che la consegna deve avvenire in maniera attiva, non passiva. Come chiarito da European Chemical Agency (ECHA) pubblicare semplicemente una copia di una SDS su un sito web non può essere considerato come assolvimento del proprio dovere di “fornire”.

Tale articolo presenta due paragrafi. Il primo stabilisce che se il nuovo pericolo sia più grave o ci siano nuovi elementi di etichetta supplementari la stessa etichetta va sostituita senza indugio. Diversamente se non vi sono modifiche in tal senso l’etichetta va aggiornata entro 18 mesi.

Ref. Art.30 del Regolamento CE 1272/2008.

Nello specifico al paragrafo 9 del suddetto articolo si stabilisce che una scheda dati di sicurezza debba essere aggiornata in specifici casi e tra questi: quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli. Non è specificato un termine entro quando effettuare l’aggiornamento ma il tutto deve avvenire senza ritardo.

Ref. Art.31 del Regolamento UE 1907/2006.

Consulenza ADR

Il consulente per la sicurezza deve essere nominato da ciascuna impresa la cui attività comporta la spedizione ed il trasporto di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti.

Ad oggi non risultano essere stati emanati provvedimenti applicativi del D.Lgs. n. 35/2010 di nessun genere. Essendo stato abrogato il D.Lgs. 40/2000 dall’articolo 14 del D.Lgs. 35/2010 e non essendoci provvedimenti in merito alle condizioni per l’esenzione dalla nomina del consulente, si presentano due possibilità:

  • Non è possibile usufruire di nessuna esenzione dalla nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, nemmeno per le aziende che spediscono/trasportano in regime di esenzione ai sensi del 1.1.3.6 e/o in regime di esenzione per quantità limitate (nel caso di regime per quantità esenti la nomina è espressamente non prevista dal 3.5.1.1)
  • Si applica il regime delle esenzioni previsto dal D.Lgs. 40/2000 giustificando questo approccio sulla base di quanto affermato nell’ultima parte dell’articolo 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 35/2010 che prevede l’abrogazione del: “decreto legislativo 4 febbraio 2000 n 40 di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto.”